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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE I
Delle obbligazioni pecuniarie

Art. 1284

Saggio degli interessi

I. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 3 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

II. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

III. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

IV. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (1)

V. La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. (1)

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(1) Commi aggiunti dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione produce effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014.