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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE VI
Della nullità del matrimonio

Art. 128

Matrimonio putativo

I. Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

II. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli. (1)

III. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

IV. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto. (2)

V. Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251. (3)

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(1) Comma sostituito dall'art. 2, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente recitava: «Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità».
(2) Comma modificato dall'art. 2, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014, dove le parole: "bigamia o" sono soppresse.
(3) Comma sostituito dall'art. 2, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente recitava: «Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito». L'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 aveva disposto, con effetto dal 1 gennaio 2013, che nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parola «figli».