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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE I
Delle obbligazioni pecuniarie

Art. 1279

Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

I. La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola « effettivo » o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.