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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE III
Della compensazione

Art. 1245

Debiti non pagabili nello stesso luogo

I. Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.