Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE I
Dell'adempimento in generale

Art. 1191
Pagamento eseguito da un incapace

I. Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.