Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE I
Dell'adempimento in generale

Art. 1187
Computo del termine

I. Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963.

II. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.

III. È salva in ogni caso una diversa pattuizione.