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Codice Civile

LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VIII
Del possesso
CAPO II
Degli effetti del possesso
SEZIONE III
Dell'usucapione

Art. 1160

Usucapione delle universalità di mobili

I. L'usucapione di un'universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.

II. Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.