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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE V
Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato

Art. 116

Matrimonio dello straniero nello Stato

I. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

II. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

III. Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.