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Codice Civile

LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VIII
Del possesso
CAPO II
Degli effetti del possesso
SEZIONE I
Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa

Art. 1151

Pagamento delle indennità

I. L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.