Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VIII
Del possesso
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1145
Possesso di cose fuori commercio

I. Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.

II. Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.

III. Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l'azione di manutenzione.