Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE IV
Della celebrazione del matrimonio

Art. 112

Rifiuto della celebrazione
TESTO A FRONTE

I. L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

II. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.

III. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.