Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO IV
SOCIETÀ CON SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

Art. 23

Dichiarazione dello stato di insolvenza di società con soci illimitatamente responsabili.
TESTO A FRONTE

1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una società con soci illimitatamente responsabili previsti dagli articoli 18 e 19, comma 3, si estendono ai soci illimitatamente responsabili.

2. Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza è pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data.

3. Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.

4. Contro la sentenza il socio può proporre opposizione a norma dell'articolo 9 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.