Massimario Ragionato Fallimentare
a cura di Franco Benassiapri l'articolo del codice
Articolo 186-bis ∙ (Concordato con continuità aziendale)
∙ La continuità
La continuità aziendale ∙ Continuità diretta ∙ Rischio connesso alla continuità aziendale ∙ Continuità a tempo ∙ Continuità temporanea ∙ Concordato con riserva ∙ Destinazione dell'utile ricavato dalla prosecuzione dell'attività ∙
La proposta
Natura vincolante della proposta ∙ Migliore soddisfazione dei creditori ∙ Ruolo e funzioni del commissario giudiziale ∙ Concordato misto, liquidatorio e con continuità aziendale ∙ Liquidazione assistita ∙ Liquidazione dei beni non funzionali all'attività di impresa ∙ Facoltà di non liquidare beni funzionali all'attività di impresa ∙ Regola del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari ∙ Percentuale minima offerta ai crediti chirografari ∙ Transazione fiscale ∙ Controllo del tribunale ∙ Potere del tribunale di qualificare la domanda ∙ Fattibilità ∙ Ragionevole durata del piano di concordato ∙ Rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione ∙ Finanza esterna ∙ Tempistica di pagamento e violazione dell'ordine delle cause di prelazione ∙ Dilazione di pagamento dei creditori ∙ vendita di beni immobili e destinazione di realizzo immediato a favore dei creditori ipotecari ∙ Creditori privilegiati, voto ∙ Creditori prededotti, dilazione di pagamento ∙ Creditori privilegiati, dilazione di pagamento ∙ Creditori privilegiati, perdita conseguente alla dilazione di pagamento ∙ Fondi rischi ∙ Risoluzione ∙ Chiusura della procedura ∙
Contratti pendenti e contratti pubblici
Continuità aziendale e appalti pubblici: coordinamento tra legge fallimentare e codice appalti ∙ Contratti pubblici, attestazione del professionista ∙ Contratti in corso di esecuzione ∙ Interesse pubblico alla esecuzione ∙ Partecipazione a procedura di affidamento lavori ex art. 186-bis, commi 4 e 5, l.f. ∙
Attestazione
Attestazione del professionista ∙ Attestazione condizionata ∙ Valutazione di manifesta dannosità per i creditori ∙ Valorizzazione dell'azione di responsabilità ∙
La liquidazione
Esecuzione del concordato e autorizzazioni ∙ Liquidatore giudiziale ∙ Modalità di liquidazione ∙ Natura negoziale delle venditee cancellazione dei vincoli ∙ Liquidazione e rent to buy ∙
Covid-19 - Coronavirus
Proroga del termine per il deposito di nuovo piano e di nuova proposta ∙ Proroga del termine per l'esecuzione del concordato preventivo ∙
Altro
Profili penali ∙ Gruppo di imprese ∙ Finanziamenti prededucibili ∙ Pagamento di creditori strategici ∙ Società in liquidazione ∙ Concordato con assuntore ∙ Scissione ∙ Flussi derivanti dalla locazione di immobili ∙ Affitto di azienda ∙ Cessione di azienda ∙ Rilascio del DURC ∙ Trasferimento di azienda e accordi sindacali ∙ Registro imprese ∙ Cessione parziale dei beni ∙ Cessazione dell'attività ∙ Pagamenti ex art. 118, co. 3bis, d.lgvo 163/200 ∙ Cancellazione delle formalità pregiudizievoli ∙ Revoca ∙
Concordato preventivo - Investitore che entra far parte della compagine sociale - Proposta sospensivamente condizionata - Continuità diretta - Sussistenza
Concordato preventivo - Offerte concorrenti - Proposta del terzo di particolare complessità strutturale - Applicazione dell'art. 163-bis l.f. - Esclusione
Concordato preventivo - Classi - Miglior soddisfacimento dei creditori - Riferimento a ogni singola classe di creditori
Il piano di concordato preventivo basato sulla proposta di un investitore, pur sospensivamente condizionata, che entri a far parte della compagine sociale attraverso . . . continua a leggere . . . Tribunale Brescia, 27 Maggio 2021.
Concordato preventivo - Contratto dì management - Azienda alberghiera - Continuità diretta
In materia di concordato preventivo si tratta, probabilmente, del primo caso in Italia in cui il c.d. contratto dì management relativo ad un’azienda alberghiera viene considerato espressamente . . . continua a leggere . . . Tribunale Rimini, 19 Maggio 2021.
Concordato preventivo in continuità – Concordato c.d. misto – Disciplina
Concordato preventivo in continuità – Concordato c.d. misto – Liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa – Disciplina
Concordato preventivo in continuità – Liquidazione dei beni non necessari alla continuazione dell’attività – Modalità – Fattispecie in tema di assegnazione ai soci di immobili di cooperativa
Concordato preventivo in continuità – Liquidazione dei beni non necessari alla continuazione dell’attività – Modalità – Cancellazione delle formalità pregiudizievoli – Presupposti
Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell’impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell’attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dalla L. Fall., art. 186-bis, che al comma 1, espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito.
Nel concordato preventivo in continuità aziendale, alla liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa si applica la regola generale di cui all’art. 182 legge fall. con le modalità, in quanto compatibili, da tale articolo indicate.
La vendita di un bene sul mercato che sia il frutto della continuazione dell’attività di impresa ai sensi dell’art. 186-bis legge fall. non si ispira ai criteri che guidano la liquidazione dei beni nell’interesse dei creditori, come noto caratterizzati dalla necessaria presenza di una stima, dalla massima informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati e dalla competizione tra i partecipanti ad una gara.
Detta vendita è in realtà connotata dalla libertà di iniziativa economica dell’imprenditore in concordato, il quale si rivolge al mercato con l’obiettivo della massimizzazione del proprio profitto e addiviene alla vendita secondo le modalità di contrattazione - quanto a individuazione del cliente e del prezzo di vendita - che egli ritiene più opportune.
[Fattispecie in tema di assegnazione dell’immobile a socio di cooperativa avvenuta in esecuzione di un piano di continuità gestionale dell’attività che ha portato alla conclusione degli alloggi rimasti incompiuti: il trasferimento è stato quindi il frutto della continuazione dell’attività di impresa e non della liquidazione dei beni non funzionali al suo esercizio.]
Tutte le "cessioni" che siano espressione della fase esecutiva del concordato devono svolgersi, a prescindere dalla natura liquidatoria o in continuità della procedura, secondo procedure formalizzate e comunque, quand’anche non regolate dalla L. Fall., art. 163-bis, trovano nella competizione, pubblicamente provocata tramite la massima informazione rivolta agli interessati all’acquisto, la condizione che giustifica la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; in mancanza di queste condizioni non è dato al giudice delegato alla procedura di provvedere ad alcuna cancellazione, che dovrà invece avvenire secondo le regole del diritto comune. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’affermazione del seguente principio (conforme):
Nel concordato preventivo, fuori dal perimetro delle vendite coattive, vi è uno spazio residuale per le sole cessioni che non siano espressione della fase esecutiva, dato che tutte le cessioni che realizzano tale scopo devono svolgersi secondo procedure formalizzate a prescindere dal tipo di concordato (sia che si tratti di un concordato per cessione dei beni sia con continuità aziendale per i beni non funzionali all’esercizio dell’impresa). Vedi la requisitoriaCassazione civile, sez. I, 22 Ottobre 2020, n. 23139.
Attestazione del professionista - Analiticità e motivazione in ordine alla veridicità dei dati aziendali - Valutazione - Principi di attestazione dei piani di risanamento dell’AIDEA-AIRDCEC - Fattispecie
I “Principi di attestazione dei piani di risanamento” in corso di approvazione da parte dell’Istituto di ricerca AIDEA-AIRDCEC (www.irdcec.it/node/644, pagg 57-59), pur essendo privi di efficacia normativa, possono essere ritenuti un valido orientamento per la valutazione delle qualità della attestazioni. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la attestazione del professionista, resa ai sensi dell’articolo 182 bis, comma 1, L.F. fosse carente di analiticità e motivazione in ordine alla veridicità dei dati aziendali, quanto meno in relazione alla sussistenza dei crediti verso clienti e alle scorte di magazzino). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Genova, 07 Luglio 2014.